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CONDIZIONI PARTICOLARI DI VENDITA

1. CONDIZIONI DI VENDITA – La vendita è soggetta a tutte le previsioni e statuizioni previste dalla legge italiana e dal contratto tipo SMI (sistema moda Italia) sia per la parte legale, sia per quella tecnica, che vengono consensualmente modificate dalle pattuizioni particolari qui di seguito indicate.

2. CONFERMA D’ORDINE – L’ordine verrà eseguito alla tassativa condizione che il compratore entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente comunichi al venditore la propria accettazione delle presenti condizioni particolari.

3. TERMINE DI CONSEGNA – Il termine di consegna non potrà mai essere considerato essenziale o tassativo nell’interesse del compratore ed è ammessa a favore del venditore una tolleranza di 20 giorni lavorativi su quello indicato nella conferma. Il compratore, decorso il termine di tolleranza, potrà sempre annullare la parte di ordine non eseguito nel termine prorogato e non potrà mai richiedere alcun risarcimento dei danni od indennizzo conseguenti al ritardo. Eventuali ritardi o mancate consegne derivanti da incidenti di fabbricazione o causa di forza maggiore non potranno determinare alcun diritto di indennizzo o di risarcimento, al pari dell’annullamento del saldo dell’ordine, né al reso della quantità già consegnata.

4. TRASPORTO DELLA MERCE – La merce sarà venduta franco stabilimento con costi di trasporto e di imballaggio a carico del compratore.

5. PAGAMENTO ED INTERESSI – Il mancato pagamento alla scadenza determinerà la perdita del compratore all’eventuale sconto pattuito e l’obbligo di quest’ultimo di pagamento degli interessi di mora previsto dal D.Lgs. n.231 del 2002, salvo successive modifiche ed integrazioni ivi compreso il D.Lgs. n.192 del 2012. Il mancato pagamento alla scadenza legittimerà il venditore, a sua scelta, di annullare l’eventuale residuo saldo dell’ordine o di richiedere l’anticipato pagamento delle singole scadenze. E’ esclusa qualsiasi compensazione tra richieste di bonifico ed indennizzo non accettate e crediti derivanti da vendite non pagate.

6. RISERVA DI PROPRIETA’ – Le merci rimarranno di proprietà del venditore sino al loro completo pagamento anche se oggetto di lavorazione con conseguente incremento del loro valore, salvo il diritto del venditore di rivalersi ed espropriare altri beni qualora il compratore avesse illecitamente venduto quanto ricevuto dal venditore.

7. DIFETTI DELLA MERCE – Eventuali difetti su qualità, colore, altezza, peso, apparecchiature, ecc. non legittimeranno, né consentiranno al compratore alcuna contestazione se rientranti entro i limiti della normale tolleranza ed in ogni caso quelli previsti dai suindicati contratti SMI.

8. RECLAMI – I reclami per vizi o difetti visibili e palesi dovranno, a pena di decadenza, essere inoltrati dal compratore al venditore a mezzo lettera racc. a.r. o pec entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna della merce al compratore che non potrà eseguire alcuna sua manomissione o lavorazione sino alla definizione del reclamo. I vizi o difetti occulti dovranno essere denunciati, a scelta del compratore, nelle medesime forme entro 8 giorni dalla data della loro scoperta ma non oltre 4 mesi dall’arrivo della merce presso il compratore od il luogo da lui indicato.

9. ESONERI DI RESPONSABILITA’ DEL VENDITORE – Il venditore sarà liberato da ogni responsabilità in caso di inosservanza del compratore delle istruzioni d’uso o di destinazione od impiego delle merci per usi diversi da quelli indicati dal primo.

10. ACCERTAMENTO DI RESPONSABILITA’ – Il venditore risponderà dei vizi o difetti delle forniture che risulteranno accertati e riconosciuti da un laboratorio specializzato in analisi tessili (es. Tessile di Como), limitatamente a quanto fornito senza alcuna responsabilità per spese aggiuntive sostenute per trasformazioni e lavorazioni eseguite sul tessuto, nonché per eventuali perdite economiche dirette ed indirette che si possano pretendere di aver subito a causa di tali merci. L’eventuale reclamo non legittimerà il compratore dal pagamento delle fatture scadute, salvo solo quelle relative alla parte contestata.

11. GIURISDIZIONE E COMPETENZA – Il presente contratto sarà disciplinato, interpretato ed applicato in base alle leggi italiane, con esclusione di tutte le norme in tema di conflitto di leggi e sarà sottoposto alla competenza esclusiva del Tribunale di Como o di quelli eventualmente competenti per materia nel cui territorio rientra il Tribunale di Como. Il venditore potrà, a sua completa scelta, dar corso ad un’azione legale contro il compratore avanti il giudice nella cui circoscrizione quest’ultimo abbia la propria sede o svolga od eserciti la propria attività. In quest’ultimo caso sarà applicata la legge dello stato ove abbia sede il giudice alternativamente scelto dal venditore.

12. ESCLUSIVA – L’eventuale esclusiva di merce richiesta ed ottenuta avrà validità solo stagionale e sarà limitata allo Stato concesso da considerarsi unico mercato di destinazione. Qualora invece dovesse valere per più Stati avrà sempre validità stagionale e dovrà prevedere l’addebito delle spese d’impianto a titolo di diritto di esclusività.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile italiano, il compratore dichiara espressamente di accettare ed approvare senza riserve, dopo averle attentamente lette, le suesposte previsioni (o le previsioni indicate nell’allegata conferma d’ordine) che prevedono quanto qui di seguito richiamato:

  1. Accettazione condizioni di vendita contratto SMI;
  2. Conferma ed accettazione delle condizioni particolari;
  3. Non essenzialità del termine di consegna; proroga del termine; rinuncia a danni ed indennizzi;
  4. Pagamento corrispettivo, interessi e rinuncia a compensazione;
  5. Riserva di proprietà;
  6. Difetti della merce e tolleranze;
  7. Reclami per vizi e difetti e termini di denuncia;
  8. Accertamento di responsabilità e laboratori di verifica;
  9. Applicazione della legge italiana e competenza esclusiva del Tribunale di Como;
  10. Esclusiva di merce e di disegni.

[ELENCO ABBREVIAZIONI FIBRE]
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